Domanda Assegno Maternità

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<p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong>Domanda Assegno Maternit&agrave;</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">(art. 74 Legge 151/2002 e successive modificazioni e integrazioni)</span></p>
<p><strong>Informazioni</strong></p> <p>COS&#39;E&#39; L&#39;ASSEGNO DI MATERNITA&#39; DEL COMUNE<br /> L&#39;assegno di maternit&agrave; del Comune &egrave; una misura di integrazione del reddito volta ad aiutare le madri che non hanno copertura previdenziale per affrontare l&#39;evento nascita, in quanto non lavoratrici o lavoratrici occasionali.</p> <p>CHI HA DIRITTO ALL&#39;ASSEGNO</p> <p>La donna, residente in uno dei seguenti Comuni: Correggio, Rio Saliceto, Rolo, Campagnola Emilia, San Martino in Rio, Fabbrico, con valore dell&rsquo; indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE MINORENNI valido)&nbsp; fino ad &euro; 20.221,13 per l&#39;anno 2024, pu&ograve; richiedere un assegno di &euro; 404,17 per cinque mensilit&agrave; (per un totale pari a &euro; 2.020,85), per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, a condizione che sia cittadina italiana o comunitaria o extracomunitaria, purch&eacute; rientrante in una delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type:lower-alpha"> <li>Cittadina titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;</li> <li>Cittadina rifugiata politica, i suoi familiari e superstiti (art. 27 del D. Lgs. N. 251/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (articolo 28), ma anche artt. 2 e 4 Regolamento CE 883/2004);</li> <li>Cittadina apolide, i suoi familiari e superstiti (artt. 2 e 4 Regolamento CE 883/2004);</li> <li>Cittadina titolare della protezione sussidiaria (art. 27 del D. Lgs. N. 251/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (articolo 28);</li> <li>Cittadina che abbia soggiornato legalmente in almeno due Stati membri, i suoi familiari e superstiti (art. 1 Regolamento UE 1231/2010);</li> <li>Cittadina familiare del cittadino dell&rsquo;Unione (art. 19 del Dl Lgs. 30/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE (articolo 24);</li> <li>Cittadina titolare del permesso di soggiorno per famiglia (art. 12 comma 1 lettera e della Direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall&rsquo;art. 1 comma 1 lettera b del D.Lgs. 40/2014 di attuazione della Direttiva;</li> <li>Cittadina/lavoratrice del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, ed i suoi familiari in base agli Accordi Euromediterranei e Accordo Bilaterale Italia e Regno di Turchia;</li> <li>Cittadina titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione della categorie espressamente escluse dal D. Lgs. 40/2014 art. 12 comma 1 lettera e) della Direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall&rsquo;articolo 1, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 40/2014 di attuazione della Direttiva.</li> </ul> <p>L&#39;assegno non &egrave; cumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l&#39;eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale, perci&ograve; l&rsquo;assegno spetta se l&rsquo;interessata:<br /> non riceve gi&agrave; un trattamento previdenziale di indennit&agrave; di maternit&agrave; da parte di INPS o di altro Ente Previdenziale<br /> oppure<br /> riceve gi&agrave; trattamento previdenziale di maternit&agrave;, ma esso &egrave; di valore inferiore a quello previsto dalla Legge (&euro; 404,17/ mese). In questo caso potr&agrave; fare richiesta per la concessione della quota differenziale e dovr&agrave; allegare alla domanda una dichiarazione dell&rsquo;Ente erogatore attestante la somma complessiva da esso erogata.</p> <p>In caso di parto plurimo, l&rsquo;assegno spetta per ciascun figlio nato.</p> <p>CHI DEVE PRESENTARE LA DOMANDA<br /> La domanda va inoltrata dalla madre del bambino nel proprio comune di residenza utilizzando l&#39;apposito modulo di richiesta. La domanda va inoltrata entro 6 mesi dalla data di nascita del bambino.</p> <p>Nei seguenti casi particolari l&rsquo;assegno pu&ograve; essere richiesto da persone diverse dalla madre e precisamente:</p> <ul> <li>in caso di madre minore di et&agrave; (come in tutte le altre ipotesi di incapacit&agrave; di agire), dal padre maggiorenne a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potest&agrave;. Qualora anche il padre del bambino sia minore di et&agrave;, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta pu&ograve; essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potest&agrave; ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;</li> </ul> <ul> <li>in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidatoria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potest&agrave; (o comunque non affidato a terzi);</li> </ul> <ul> <li>in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padre semprech&eacute; il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potest&agrave; (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l&rsquo;assegno spetta al padre in via esclusiva);</li> </ul> <ul> <li>in caso di separazione legale tra i coniugi,dall&rsquo;adottante o dall&rsquo;affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l&rsquo;assegno non sia stato gi&agrave; concesso alla madre adottiva o affidataria;</li> </ul> <ul> <li>nei casi di adozione speciale di cui all&rsquo;art.44, comma 3, legge 184/1983, dall&rsquo;adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell&rsquo;adottante e sia soggetto alla sua potest&agrave; e comunque non in affidamento presso terzi;</li> </ul> <ul> <li>in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.</li> </ul> <p><br /> PAGAMENTO DELL&#39;ASSEGNO<br /> L&#39;istruttoria viene svolta dall&rsquo;Unione Comuni Pianura Reggiana, Servizio Sociale Integrato, per conto dei Comuni del Distretto ed il pagamento viene effettuato dall&#39;INPS in un&#39;unica soluzione.</p> <p><br /> CONTROLLI<br /> I Comuni effettueranno controlli sulla composizione del nucleo e sulla situazione economica, utilizzando i database istituzionali ed anche rivolgendosi al Ministero delle Finanze: la Guardia di Finanza potr&agrave; verificare il patrimonio mobiliare presso i gestori (banche, posta, ecc.).</p> <p><br /> SANZIONI<br /> Verificata la falsit&agrave; delle dichiarazioni, oltre alle conseguenze penali a carico del richiedente, gli assegni non saranno concessi e, se concessi, saranno revocati e si dovranno restituire le somme indebitamente percepite.</p>